La tassa sui rifiuti deve essere pagata da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, in grado di produrre rifiuti urbani e assimilati, a prescindere dal loro utilizzo.Il pagamento della Tari spetta, dunque, al proprietario residente nell’immobile, in caso di affitto all’inquilino che occupa l’immobile, in caso di comodato a colui che lo usa.
La quota variabile si calcola una sola volta
Di recente una circolare pubblicata dal Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia ha fatto chiarezza in merito alla corretta modalità applicativa della Tari. Il documento ha specificato che è corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.
Nella circolare si legge: “Un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della Tari”.
Il rimborso
Qualora il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile della tassa sui rifiuti effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio può chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la Tari è entrata in vigore.