Nel momento in cui si affitta una casa, si devono pagare alcune tasse. Andiamo a scoprire quali e se ci sono degli sconti fiscali. Si parte dalla registrazione della locazione. Si tratta di un onere che spetta al locatore entro 30 giorni dalla firma del contratto.
Entro 60 giorni, poi, deve darne comunicazione al conduttore e all’amministratore del condominio. Nel caso in cui il locatore non provvede alla registrazione dell’affitto, il pagamento può essere effettuato dall’inquilino.
Si ricorda che, in caso di affitto in nero, per l’imposta di registro evasa sono responsabili in solido tanto il locatore quanto il conduttore. Nel momento in cui si dà una casa in affitto, il proprietario deve pagare essenzialmente tre imposte: l’imposta di registro, che grava sia sull’affittuario che sul proprietario e deve essere versata all’atto della registrazione del contratto di locazione; l’imposta di bollo; l’imposta sui canoni di locazione singolarmente percepiti dal padrone di casa e che grava unicamente su quest’ultimo.
Imposta di registro
L’imposta di registro deve essere pagata all’atto della registrazione del contratto. L’importo varia a seconda dell’immobile locato o affittato: per fabbricati a uso abitativo, l’imposta di registro è pari al 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità; per fabbricati strumentali per natura, l’imposta di registro è pari all’1% del canone annuo, se la locazione è effettuata da soggetti passivi Iva, in tutti gli altri casi, l’imposta di registro è pari al 2% del canone; per fondi rustici, l’imposta di registro è pari allo 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità; per tutti gli altri immobili l’imposta di registro è pari al 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità.
Nel caso in cui il contratto di locazione sia a canone concordato e l’immobile si trovi in uno dei Comuni ad alta tensione abitativa è possibile ottenere una riduzione del 30% della base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro. In questi casi il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell’imposta va assunto per il 70%. Il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro.
Nel caso in cui l’inquilino versi una cauzione all’atto della firma dell’affitto, su tale somma non bisogna pagare l’imposta di registro; ma se il deposito è pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, va versata l’imposta nella misura dello 0,50%. Per i contratti di affitto che durano più anni si può scegliere di pagare l’imposta di registro al momento della registrazione oppure di pagare l’imposta di registro anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.
Imposta di bollo
L’imposta di bollo deve essere versata per ogni copia da registrare. L’imposta di bollo è pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe.
Imposta canoni locazione
I canoni di locazione costituiscono un reddito per il locatore, devono dunque essere dichiarati annualmente all’Agenzia delle Entrate e, quindi, vengono tassati ai fini Irpef. Il locatore può scegliere tra due diversi regimi per dichiarare e tassare i redditi percepiti con l’affitto: il regime fiscale ordinario e la cedolare secca. Il regime fiscale ordinario prevede che l’ammontare dei canoni, ridotto a forfait del 5%, sia qualificato come reddito fondiario e confluisca nel reddito complessivo tassato con l’Irpef.
La cedolare secca, invece, è un regime di tassazione opzionale che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionale e comunale e imposte indirette di registro e di bollo relative al contratto di locazione. In particolare, la cedolare secca implica una tassazione dei canoni in misura fissa, pari al: 21% del canone per i contratti a canone libero (quelli di durata 4+4 anni); al 10% del canone per i contratti a canone concordato (quelli di durata 3+2 anni). L’opzione per la cedolare secca si esercita al momento della registrazione del contratto mediante la compilazione del quadro RLI oppure online attraverso uno dei software messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Casi di morosità
Da un punto di vista fiscale, a partire dal 1° gennaio 2017 la mancata tassazione dei canoni di locazione viene sanzionata dal 90% al 180% del canone di locazione per la dichiarazione infedele; dal 60% al 120% per la dichiarazione omessa (con un minimo di 200 euro) se presentata entro il termine per quella del periodo d’imposta successivo. I redditi da locazione devono essere dichiarati anche se l’inquilino è moroso.
E’ però possibile smettere di versare l’Irpef sui canoni di locazione non percepiti a condizione che la locazione sia a uso abitativo; che il mancato pagamento dei canoni derivi dalla morosità del conduttore; che quest’ultima venga accertata giudizialmente a seguito del procedimento per convalida di sfratto per morosità. Queste condizioni devono essere concomitanti.